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Le auto a Gpl posso parcheggiare in rimesse sotterranee solo a certe condizioni. Il 3 dicembre 2002 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°283 il Decreto del ministero dell’Interno 22 novembre 2002 che ha modificato la norma precedente (Decreto del ministero dell’Interno 1 febbraio 1986). La norma consente il parcheggio delle vetture alimentate a Gpl anche al primo piano interrato, anche se comunicante con altri piani sotterranei, purché l’impianto a gas sia omologato secondo il regolamento ECE/ONU R67-01 (previsto per le installazioni successive al 2000).
In condominio si applicano le stesse norme sul parcheggio nelle rimesse, però, il regolamento di condominio può prevalere e vietare il parcheggio delle auto a gas. È comunque possibile adeguare il proprio impianto a gpl con un nuovo serbatoio ed altresì richiedere la modifica del regolamento condominiale, ottenibile con approvazione della maggioranza.