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La tinteggiatura a fine locazione non è dovuta, lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 29329/2019. L’immobile deve pertanto essere riconsegnato nel normale stato di usura commisurato alla durata della locazione e non imbiancato e pronto per un nuovo “affitto”. L’inserimento, nel contratto, della clausola della riconsegna dell’appartamento al termine del rapporto di locazione con l’eliminazione delle conseguenze del deterioramento subito dall’immobile, deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/1978 perché, viene posta a carico al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, generalmente, a carico del locatore.